RIFERIMENTI NORMATIVI
Con il D.L. Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n 14 è stata approvata la riforma sulla prevenzione e risoluzione di crisi d’impresa ovvero la così detta riforma fallimentare con l’istituzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Le novità più significative entreranno in vigore il 01 settembre 2021, mentre alcune modifiche al codice civile sono già entrate in vigore il 16 marzo 2019 (30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)
OBIETTIVI DELLA RIFORMA
L’obiettivo primario della riforma, che con l’istituzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza si adegua alle norme di altri paesi europei, è di natura preventiva al fine di evitare che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa poi portare ad uno stato di crisi irreversibile.
Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:
PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO ALLA VECCHIA LEGGE FALLIMENTARE
SOGGETTI ESCLUSI
Non sono soggette alla procedura di “Liquidazione Giudiziale” (ex fallimento) così come indicato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza all’art. 2d), le imprese considerate “Imprese minori”.
Sono considerate tali le imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRENDITORE
Lo spirito della riforma è quello mettere in atto una serie di attività e controlli utili a consentire una pronta emersione dello stato di crisi.
A partire dal 16 marzo 2019 l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva è pertanto chiamato a:
Adottare un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione delle idonee iniziative.
(Tale modifica investe l’art. 2086 del cod. civile sulla gestione dell’impresa)
Tutte le imprese dovranno quindi dotarsi di sistemi informativi e di un’adeguata organizzazione per poter avere un controllo di gestione dei flussi di cassa, un budget e un piano d’impresa che permettano di rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, anche con un apposito piano di risanamento.
Con modifica dell’Art. 2477, commi 3 e 4 del Cod. Civile, si pone a carico dell’imprenditore, se la società è a responsabilità limitata o cooperativa, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società:
La norma prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma (quindi entro il termine massimo del 16 dicembre 2019, termine recentemente prorogato). L’obbligo di essere dotati dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.
LE PROCEDURE DI ALLERTA E COPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
L’innovazione più significativa ed interessanti consiste nell’introduzione della “procedura di allerta e di composizione assistita della crisi” che mira a:
La definizione di “crisi” è descritta come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
L’imprenditore, attraverso un idoneo modello organizzativo, dovrà costantemente verificare il permanere della continuità aziendale e porre attenzione agli indicatori di allerta che si differenziano in:
STRUMENTI DI ALLERTA POSTI A CARICO DEI SEGUENTI CREDITORIPUBBLICI QUALIFICATI
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 12/1/2019 n. 14 i suddetti creditori hanno l’obbligo di dare avviso al debitore, nelle forme previste dalla norma, che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l’Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall’articolo 3 -bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essi ne faranno segnalazione all’OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.
Gli importi rilevanti, come recita il comma 2 dell’art. 15 succitato sono:
Strumenti di monitoraggio interno a carico dell’imprenditore derivanti dall’adozione di un sistema organizzativo idoneo a verificare il rispetto di indici significativi di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario al fine di dare evidenza:
Sono considerati indicatori significativi quelli che misurano:
A) la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare
B) l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
C) i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (vale a dire, a norma dell’art. 24:
NB #1
L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma dell’art. 13 comma 2) ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.
Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa.
L’attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante.
NB #2
Gli strumenti di allerta non trovano applicazione per le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal regolamento CONSOB concernente la disciplina degli emittenti.
I COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO
B
Segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi
A
Verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione
Con riferimento alle modalità di presentazione della segnalazione, il legislatore ha previsto che essa:
In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono informare, senza indugio, l’OCRI (Organismo di composizione della crisi e dell’insolvenza), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’art. 2407, comma 1, c.c. quanto all’obbligo di segretezza.
L’OCRI è costituito presso ciascuna CCIAA.
La competenza territoriale dell’OCRI a cui devono essere indirizzate le segnalazioni o l’istanza del debitore, è determinata sulla base della sede legale dell’impresa.
È pertanto irrilevante l’eventuale diversa localizzazione del centro principale degli interessi del debitore.
Per quanto concerne la composizione strutturale dell’OCRI, l’art. 16 prevede che l’organismo si articola in vari organi:
L’ OCRI ha il compito di:
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
Le novità di maggior rilievo che saranno immediatamente in vigore sono quelle che modificano gli articoli 2476 e 2486 Codice Civile (modificati dall’articolo 378 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) in materia di responsabilità solidale degli amministratori e di poteri degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento della società.
Lo scopo della norma è sicuramente quello di punire gli amministratori di società che non si attivano in tempo per far emergere la crisi e chiedere aiuto agli organi preposti (Organismo di composizione della crisi d’impresa presso le camere di commercio), così da salvaguardare la continuità d’impresa.
In caso di crisi, la valutazione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società diviene questione di grande importanza, assumendo al contempo particolare delicatezza, in quanto le ipotesi di responsabilità degli amministratori possono essere ricondotte a comportamenti essenzialmente consistenti nell’aver:
IMPRENDITORI NON TENUTI A DOTARSI DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Tutti gli imprenditori che, in deroga all’art. 379 del Cod. Crisi d’Impresa, non sono tenuti all’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore sono comunque tenuti ad osservare gli adempimenti posti a loro carico dalla riforma ed in particolare:
Il nostro servizio si rivolge alle micro imprese e alle PMI.
Anche e soprattutto a quelle realtà che, pur non essendo obbligate per legge alla nomina dell’Organo di Controllo, devono comunque dimostrare di essere in regola con gli adempimenti previsti dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa.
Con il nostro intervento non solo intendiamo tutelare e salvaguardare la continuità d’impresa, ma addirittuta prevenire lo stato di crisi aziendale e le inevitabili responsabilità degli Amministratori in caso di violazioni degli obblighi posti a loro carico dalla riforma.
ESEGUIAMO UNA VERIFICA APPROFONDITA DEI DATI CONTABILI, AMMINISTRATIVIE LEGALI.
LO SCOPO PRINCIPALE SARÀ VALUTARE IN MANIERA MOLTO CONCRETA GLI INDICATORI DI RISCHIO DI NATURA FINANZIARIA, LEGALE E GESTIONALE.
CONCLUSO IL CHECK UP L'AZIENDA RICEVERÀ UNA RELAZIONE DETTAGLIATA A CURA DEI NOSTRI ANALISTI, CON EVIDENZA DEI PUNTI DI FORZA E DELLE CRITICITÀ RISCONTRATE
GRAZIE AL CHECK UP INIZIALE, POSSIAMO SUPPORTARE L'IMPRENDITORE NELLA SCELTA DELLE POLITICHE GESTIONALI A BREVE E A LUNGO TERMINE, COSTRUENDO UN MODELLO OPERATIVO A MISURA DELL'IMPRESA.
SCOPO PRECIPUO DI QUESTO INTERVENTO È TUTELARE LA VITA DELL'IMPRESA ED ACCRESCERNE IL VALORE, NEL PIENO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI
UNA VOLTA STABILITE LE LINEE OPERATIVE PIÙ IDONEE A PRESERVARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE, È FONDAMENTALE CHE L'IMPRESA RIMANGA COSTANTEMENTE AGGIORNATA SU QUESTA NORMATIVA ESTREMAMENTE VARIA E COMPLESSA.
PROPRIO PER EVITARE CHE I NOSTRI CLIENTI VENGANO COLTI IMPREPARATI DI FRONTE ALLE INEVITABILI EVOLUZIONI NORMATIVE, OFFRIAMO UN SUPPORTO COSTANTE TRAMITE UN'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PERIODICO, CONCORDANDO CON L'IMPRESA LE TEMPISTICHE E LE MODALITÀ PIÙ ADEGUATE
Nel caso l’impresa decidesse di organizzarsi internamente per l’attività di monitoraggio (anche parziale), il nostro intervento potrà estendersi alla fase successiva, elaborando un percorso di formazione per una o più risorse interne alla società da dedicare a tale attività.
Alla/e persona/e selezionata/e verranno trasferite, attraverso i nostri corsi di formazione in finanza d’impresa, le competenze per gestire gli strumenti da noi forniti.
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