FOCUS










Nuovo Codice della Crisi di Impresa

 


RIFERIMENTI NORMATIVI 


Con il D.L. Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n 14 è stata approvata la riforma sulla prevenzione e risoluzione di crisi d’impresa ovvero la così detta riforma fallimentare con l’istituzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza 

Le novità più significative entreranno in vigore il 01 settembre 2021, mentre alcune modifiche al codice civile sono già entrate in vigore il 16 marzo 2019 (30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

 

 



OBIETTIVI DELLA RIFORMA

 

L’obiettivo primario della riforma, che con l’istituzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza si adegua alle norme di altri paesi europei, è di natura preventiva al fine di evitare che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa poi portare ad uno stato di crisi irreversibile.

 

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

 

  • consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese
  • salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa.

 

 



PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO ALLA VECCHIA LEGGE FALLIMENTARE

 

  • Viene abolito il termine “fallimento” e sostituito con “liquidazione giudiziale” analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna. Questa modifica di carattere semantico si propone di evitare l’onta sociale e di discredito personale che si associa normalmente alla parola “fallito”.

 

  • Si introduce un sistema di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e si dà priorità alla continuità aziendale favorendo proposte che comportino il superamento della crisi.

 

  • Si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale.

 

  • Si semplificano le disposizioni in materia concorsuale.

 

  • Si prevede la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali.

 

  • Si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dei dipendenti.

 

  • Si istituisce, presso ciascuna Camera di Commercio, un Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa, c.d. OCRI, con il compito di assistere il debitore nella composizione assistita della Crisi; nonché l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un albo di soggetti destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza ed indipendenza necessari all’iscrizione;

 

 



SOGGETTI ESCLUSI

 

Non sono soggette alla procedura di “Liquidazione Giudiziale” (ex fallimento) così come indicato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza all’art. 2d), le imprese considerate “Imprese minori”.

Sono considerate tali le imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

 

  • un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;


  • ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;


  • un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila;

 



 

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRENDITORE


Lo spirito della riforma è quello mettere in atto una serie di attività e controlli utili a consentire una pronta emersione dello stato di crisi. 

 

A partire dal 16 marzo 2019 l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva è pertanto chiamato a:


Adottare un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione delle idonee iniziative.

(Tale modifica investe l’art. 2086 del cod. civile sulla gestione dell’impresa)

 


Tutte le imprese dovranno quindi dotarsi di sistemi informativi e di un’adeguata organizzazione per poter avere un controllo di gestione dei flussi di cassa, un budget e un piano d’impresa che permettano di rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, anche con un apposito piano di risanamento.

 

Con modifica dell’Art. 2477, commi 3 e 4 del Cod. Civile, si pone a carico dell’imprenditore, se la società è a responsabilità limitata o cooperativa, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società:


  • E’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  • Totale dell’attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.



La norma prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma (quindi entro il termine massimo del 16 dicembre 2019, termine recentemente prorogato). L’obbligo di essere dotati dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.




 

LE PROCEDURE DI ALLERTA E COPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

 

L’innovazione più significativa ed interessanti consiste nell’introduzione della “procedura di allerta e di composizione assistita della crisi” che mira a:

 

  • Anticipare l’emersione della crisi di impresa;


  • Costituire uno strumento di sostegno diretto ad analizzare le cause della sofferenza economica e finanziaria dell’impresa;


  • Fornire un servizio di composizione della crisi funzionale alle trattative per il raggiungimento dell’accordo con i creditori;

 


La definizione di “crisi” è descritta come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

 

L’imprenditore, attraverso un idoneo modello organizzativo, dovrà costantemente verificare il permanere della continuità aziendale e porre attenzione agli indicatori di allerta che si differenziano in:




 

STRUMENTI DI ALLERTA POSTI A CARICO DEI SEGUENTI CREDITORIPUBBLICI QUALIFICATI


 

  • Agenzia delle entrate;
  • Istituto nazionale della previdenza sociale;
  • Agente della riscossione delle imposte;

 

 

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 12/1/2019 n. 14 i suddetti creditori hanno l’obbligo di dare avviso al debitore, nelle forme previste dalla norma, che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l’Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall’articolo 3 -bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essi ne faranno segnalazione all’OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

 

 

Gli importi rilevanti, come recita il comma 2 dell’art. 15 succitato sono:

 

  • per l’Agenzia delle entratequando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all’articolo 21 -bis del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia superiore a quanto indicato dalla Legge e successive modifiche;

 

 

  • per l’Istituto nazionale della previdenza socialequando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

 

  • per l’Agente della riscossionequando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

 


Strumenti di monitoraggio interno a carico dell’imprenditore derivanti dall’adozione di un sistema organizzativo idoneo a verificare il rispetto di indici significativi di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario al fine di dare evidenza:

 

  • alla sostenibilità dei debiti dell'impresa per almeno i 6 mesi successivi;
  • alle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o per i 6 mesi successivi quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi;

 



Sono considerati indicatori significativi quelli che misurano: 

 

A) la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare

 

B) l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;

 

C) i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (vale a dire, a norma dell’art. 24:

 

  • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

 

  • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

 

  • il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13 comma 2) dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed approvati con Decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

 

NB #1


L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma dell’art. 13 comma 2) ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.


Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa.


L’attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante.

NB #2


Gli strumenti di allerta non trovano applicazione per le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal regolamento CONSOB concernente la disciplina degli emittenti.

I COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

B


Segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi

A


Verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione


Con riferimento alle modalità di presentazione della segnalazione, il legislatore ha previsto che essa:

 

  • deve essere motivata, fatta per iscritto, comunicata a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione,

 

  • deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

 


In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono informare, senza indugio, l’OCRI (Organismo di composizione della crisi e dell’insolvenza), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’art. 2407, comma 1, c.c. quanto all’obbligo di segretezza.


O.C.R.I.


Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa

L’OCRI è costituito presso ciascuna CCIAA.

 

La competenza territoriale dell’OCRI a cui devono essere indirizzate le segnalazioni o l’istanza del debitore, è determinata sulla base della sede legale dell’impresa.


È pertanto irrilevante l’eventuale diversa localizzazione del centro principale degli interessi del debitore.

 

Per quanto concerne la composizione strutturale dell’OCRI, l’art. 16 prevede che l’organismo si articola in vari organi:


  • Un referente che viene individuato dal legislatore nel segretario della camera di commercio o in un suo delegato;


  • Un ufficio del referente che può essere costituito anche in forma associata da diverse Camere di commercio (si tratta dell’apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell’Organismo dalla Camera di commercio);


  • Un collegio degli esperti che viene nominato di volta in volta per la trattazione di ogni singolo affare.



L’ OCRI ha il compito di:


  • Ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 (Organi di Controllo societari) e 15 (Segnalazione di Creditori Pubblici Qualificati), gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

 

  • Gestire la fase di allerta per tutte le imprese;

 

  • Assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori


RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

 

Le novità di maggior rilievo che saranno immediatamente in vigore sono quelle che modificano gli articoli 2476 e 2486 Codice Civile (modificati dall’articolo 378 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) in materia di responsabilità solidale degli amministratori e di poteri degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento della società.


Lo scopo della norma è sicuramente quello di punire gli amministratori di società che non si attivano in tempo per far emergere la crisi e chiedere aiuto agli organi preposti (Organismo di composizione della crisi d’impresa presso le camere di commercio), così da salvaguardare la continuità d’impresa.

 

In caso di crisi, la valutazione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società diviene questione di grande importanza, assumendo al contempo particolare delicatezza, in quanto le ipotesi di responsabilità degli amministratori possono essere ricondotte a comportamenti essenzialmente consistenti nell’aver:

 

  • Cagionato il danno o aggravato la crisi d’impresa;

 

  • Percepito tardivamente i sintomi di crisi senza ad essi aver reagito tempestivamente;

 

  • Fatto un cattivo uso degli strumenti per fronteggiare o limitare la crisi.

 







IMPRENDITORI NON TENUTI A DOTARSI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

 

Tutti gli imprenditori che, in deroga all’art. 379 del Cod. Crisi d’Impresa, non sono tenuti all’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore sono comunque tenuti ad osservare gli adempimenti posti a loro carico dalla riforma ed in particolare:

 

  • Adottare un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione delle idonee iniziative.

 

  • Verificare il rispetto di indici significativi di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario con particolare riferimento a:

 

  • Sostenibilità dei debiti dell'impresa per almeno i 6 mesi successivi;


  • Prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o per i 6 mesi successivi quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi;


  • Sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare


  • Adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;


  • Reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (vale a dire, a norma dell’art. 24:


  • Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;


  • Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;


  • superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13 comma 2) dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed approvati con Decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

 

  • Porre attenzione a non superare gli indici di alert di competenza dei Creditori Pubblici Qualificati previsti dall’art. 15

 

  • Proporre istanza di composizione della crisi all’OCRI ai sensi dell’art. 16 comma 1)

 

 

 

IL NOSTRO INTERVENTO IN 3 FASI

 

 

Il nostro servizio si rivolge alle micro imprese e alle PMI.

Anche e soprattutto a quelle realtà che, pur non essendo obbligate per legge alla nomina dell’Organo di Controllo, devono comunque dimostrare di essere in regola con gli adempimenti previsti dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa.


Con il nostro intervento non solo intendiamo tutelare e salvaguardare la continuità d’impresa, ma addirittuta prevenire lo stato di crisi aziendale e le inevitabili responsabilità degli Amministratori in caso di violazioni degli obblighi posti a loro carico dalla riforma.

1.CHECK UP



ESEGUIAMO UNA VERIFICA APPROFONDITA DEI DATI CONTABILI, AMMINISTRATIVIE LEGALI.


LO SCOPO PRINCIPALE SARÀ VALUTARE IN MANIERA MOLTO CONCRETA GLI INDICATORI DI RISCHIO DI NATURA FINANZIARIA, LEGALE E GESTIONALE.


CONCLUSO IL CHECK UP L'AZIENDA RICEVERÀ UNA RELAZIONE DETTAGLIATA A CURA DEI NOSTRI ANALISTI, CON EVIDENZA DEI PUNTI DI FORZA E DELLE CRITICITÀ RISCONTRATE

2. CONSULENZA



GRAZIE AL CHECK UP INIZIALE, POSSIAMO SUPPORTARE  L'IMPRENDITORE NELLA SCELTA DELLE POLITICHE GESTIONALI A BREVE E A LUNGO TERMINE, COSTRUENDO UN MODELLO OPERATIVO A MISURA DELL'IMPRESA.


SCOPO PRECIPUO DI QUESTO INTERVENTO È TUTELARE LA VITA DELL'IMPRESA ED ACCRESCERNE IL VALORE, NEL PIENO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI

3. MONITORAGGIO



UNA VOLTA STABILITE LE LINEE OPERATIVE PIÙ IDONEE A PRESERVARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE, È FONDAMENTALE CHE L'IMPRESA RIMANGA COSTANTEMENTE AGGIORNATA SU QUESTA NORMATIVA ESTREMAMENTE VARIA E COMPLESSA.


PROPRIO PER EVITARE CHE I NOSTRI CLIENTI VENGANO COLTI IMPREPARATI DI FRONTE ALLE INEVITABILI EVOLUZIONI NORMATIVE, OFFRIAMO UN SUPPORTO COSTANTE TRAMITE UN'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PERIODICO, CONCORDANDO CON L'IMPRESA LE TEMPISTICHE E LE MODALITÀ PIÙ ADEGUATE

LAST BUT NOT LEAST...



LA FORMAZIONE




Nel caso l’impresa decidesse di organizzarsi internamente per l’attività di monitoraggio (anche parziale), il nostro intervento potrà estendersi alla fase successiva, elaborando un percorso di formazione per una o più risorse interne alla società da dedicare a tale attività.


Alla/e persona/e selezionata/e verranno trasferite, attraverso i nostri corsi di formazione in finanza d’impresa, le competenze per gestire gli strumenti da noi forniti.